Diritto sementiero

Si tratta del diritto pubblico a tutela dei prodotti sementieri. La materia è disciplinata in Italia dalla L.1096/1971 e successive modificazioni ed integrazioni. Con il più recente D.lgs 2 febbraio 2021 n. 20 si è data attuazione all’art 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del regolamento UE 2016/2031 e del regolamento UE 2017/625. Le norme regolano la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri.

È considerata «produzione a scopo di commercializzazione» dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l’entità, e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. È altresì considerata «produzione a scopo di commercializzazione» quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti, anche se al solo fine della distribuzione ai propri associati, compartecipanti e dipendenti. È inoltre considerata «produzione a scopo di commercializzazione» ogni lavorazione e selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi.

I prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi: a) foraggere; b) cereali; c) barbabietole; d) oleaginose e da fibra; e) ortaggi; f) patate; g) miscugli; h) altri prodotti sementieri diversi da quelli indicate dalle lettere precedenti. I prodotti sementieri appartenenti a tali gruppi si suddividono nelle seguenti categorie: a) categoria pre-base: le sementi e i materiali di moltiplicazione di generazioni antecedenti la categoria base, prodotti dal costitutore o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà a partire dalla selezione conservatrice; b) categoria di base: le sementi e i materiali di moltiplicazione, prodotti dal costitutore o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà; c) categoria certificata: le sementi e i materiali di moltiplicazione derivanti da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione; d) categoria commerciale: le sementi e i materiali di moltiplicazione di piante erbacee, ad esclusione delle sementi ortive, non classificabili nella «categoria di base» o nella «categoria certificata» e identificabili soltanto tramite la specie; e) categoria standard: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, per le quali è previsto l’obbligo del registro varietale, prodotte da varietà dotate di sufficiente identità e purezza varietale; f) categoria «mercantile ortiva»: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, diverse da quelle elencate nell’allegato II, sezione C, per le quali non è previsto l’obbligo del registro varietale e che devono rispondere alle condizioni di cui all’allegato VI, sezione II. 4. I prodotti sementieri delle categorie pre-base, base e certificata devono essere ufficialmente controllati e certificati. 5. I requisiti delle categorie di cui al comma 3 sono stabiliti al C I prodotti sementieri non possono essere messi in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di varietà o iscritte nel catalogo comune europeo e se non appartenenti alle categorie di base, certificate o standard.

Ai fini dell’iscrizione del Registro delle varietà vegetali, il Ministero, ai fini dell’iscrizione al Registro, accerta tramite prove ufficiali di campo, eseguite o fatte eseguire dagli enti individuati ai sensi del comma 8, che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri dalle altre varietà iscritte, che sia omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Nel caso delle varietà di specie ortive, fatta eccezione per la cicoria industriale, il Ministero deve accertare esclusivamente i requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità.

Una varietà è distinta se, indipendentemente dall’origine artificiale o naturale della varietà iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri da qualsiasi altra varietà nota nell’Unione europea e nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV). Si considera nota nell’Unione europea qualsiasi varietà che, al momento in cui la richiesta di iscrizione della varietà da giudicare è presentata, soddisfa uno dei seguenti requisiti: a) figura nel catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole o nel catalogo delle varietà delle specie di ortaggi; b) è iscritta o in corso di iscrizione in Italia o in un altro Stato membro o è ammessa per la certificazione per altri Paesi a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di iscrizione della varietà da giudicare, non siano più soddisfatti, in tutti gli Stati membri interessati, i requisiti sopra indicati; c) è nota una varietà protetta con una privativa o per la quale sia stata debitamente presentata una domanda per ottenere una privativa per ritrovati vegetali in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione UPOV.

Una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell’espressione dei caratteri compresi nell’esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà. Una varietà è stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione. Una varietà possiede un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente se, visto l’insieme delle sue qualità costituisce, rispetto alle altre varietà iscritte nel Registro delle varietà, almeno per la produzione in un determinato areale, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l’impiego dei prodotti ottenuti. L’eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli. Per l’iscrizione delle varietà di specie agrarie e di specie ortive nei Registri nazionali, indicate nell’allegato II, i caratteri e le condizioni minime da osservare per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, sono conformi ai protocolli e alle linee direttrici indicate all’allegato VIII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all’allegato III della direttiva 2003/90/ CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, e successive modificazioni. 7. Ai fini dell’iscrizione nei Registri di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard», possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche ottenute durante la coltivazione in relazione.

Le norme poste a tutela delle nuove varietà vegetali possono essere catalogate a seconda che diano luogo a forme di tutela sui generis oppure si avvalgano della protezione speciale. In quest’ultimo caso, in Europa il plesso normativo è rappresentato dal Reg. CE N. 2100/94 il quale istituisce una privativa sulle varietà vegetali applicabili in modo uniforme su tutto il territorio comunitario, anche se ciò non pregiudica la facoltà degli Stati membri di concedere privative nazionali. L’Italia ha accolto questa possibilità prevedendo agli artt. 100 e ss. del Codice della proprietà intellettuale la facoltà di brevettare nuove varietà vegetali.

Poiché però la protezione in materia di nuove varietà vegetali riguarda il vivente, la materia è carica di conseguenze sia sul piano teorico che operazionale. L’attività dello studio fornisce tutela a tutti gli attori all’interno del conflitto.

L'Avvocato Comanducci presta attività di consulenza ed assistenza anche in materia di analisi di prima istanza e di revisione nonché di etichettatura.

Lo Studio per il settore penale si occupa dei procedimenti davanti al Giudice di pace, al Tribunale e alle Corti Superiori, in particolare con riferimento ad alcuni reati quali la falsità, delitti contro l’economia pubblica, delitti contro l’industria ed il commercio, come la frode nell’esercizio del commercio e la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, delitti contro il patrimonio mediante la frode, come la truffa e la ricettazione, la contraffazione, la concorrenza sleale e la pubblicità ingannevole, l’appropriazione indebita ed il riciclaggio.

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